RAVVEDIMENTO OPEROSO: l'errore sugli interessi non invalida l'istituto (Sentenza 40/45/2013 Ctr Lombardia)


Con la sentenza 40/45/2013 la Ctr Lombardia in rispetto dello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente, respinge l'appello dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riteneva non perfezionato un ravvedimento operoso carente di pochi euro di interessi  iscrivendo di conseguenza a ruolo l'intera sanzione (30%) sugli importi versati tardivamente.

Anche se il ravvedimento operoso si ritiene valido solo attraverso l'integrale versamento di quanto dovuto, la Ctr Lombarda ha sostenuto che il carente versamento di pochi euro sugli interessi rientri nella fattispecie dell'errore scusabile.

Con la sentenza 40/45/2013 viene quindi confermato che per la validità del ravvedimento operoso condicio sine qua non sia il versamento integrale dell'imposta e della sanzione ma non quello degli interessi se ovviamente collegato ad un chiaro errore e non derivi dall'intento fraudolento del contribuente.

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